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STATUTO dell’ASSOCIAZIONE “LISTA CIVICA LA PIAZZA”
1) Denominazione
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l’associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro di partecipazione politica e culturale “Lista Civica La Piazza”, siglabile “La Piazza”.
2) Sede e durata
L’Associazione ha sede in Torino. Lo spostamento della sede legale nell'ambito del territorio comunale di Torino, non comporta modifica statutaria ed è di competenza del Coordinamento che potrà anche istituire altre sedi operative. L’Associazione ha durata illimitata.
3) Principi ispiratori e finalità
L'Associazione ha come scopo di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e culturale del proprio territorio. La Piazza crede nell’impegno sociale e politico come servizio alla comunità, finalizzato al raggiungimento del bene della collettività. Rifiuta clientelismi e personalismi, si richiama al senso di responsabilità, indispensabile per costruire un mondo più giusto e più equo. Ritiene che l’unica soluzione alla crisi della politica sia l’impegno attivo per il bene comune, l’ascolto dei bisogni dei cittadini e la ricerca di risposte efficaci e condivise. La Piazza intende promuovere un metodo di lavoro che coinvolga la cittadinanza nell’espressione dei bisogni come nelle scelte. Per questo occorre coinvolgere le forze che dal basso si occupano, con passione e competenza, della comunità locale (associazioni, parrocchie, circoli, gruppi informali, singoli cittadini,...) e trovare con loro una strada per affrontare problemi e criticità.
Il Metodo politico de La Piazza si fonda su 5 Principi Fondamentali:
- Principio del servizio - Politica come servizio alle persone, volta a creare benessere per la collettività e a tutelare la cosa pubblica con onestà e nel rispetto delle regole del vivere civile.
- Principio dell'azione sul territorio - Impegno nell'interesse della comunità di appartenenza.
- Principio della partecipazione - Politica come partecipazione / progettazione condivisa.
- Principio di verifica dell'efficacia - Costante verifica dell'utilità delle risposte politiche nella risoluzione degli specifici bisogni dei cittadini.
- Principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future – Un utilizzo oculato delle risorse del territorio e la cultura dei valori fondamentali del vivere civile.
4) Adesione all’Associazione
Ogni cittadino che abbia compiuto il sedicesimo anno di età può aderire all'Associazione. Con la sottoscrizione della domanda di adesione iI soci accettano il presente statuto, si impegnano ad agire per realizzarlo e sottoscrivono il Regolamento impegnandosi a rispettarlo e farlo rispettare. La domanda di adesione all’Associazione dovrà essere presentata al Coordinamento, secondo le modalità da esso stabilite. Il Coordinamento potrà respingerla entro 30 giorni dalla presentazione, solo con risposta motivata; il diniego all'adesione sarà comunicato all'interessato che avrà 30 giorni di tempo per ricorrere contro il diniego. All’atto dell’adesione dovrà essere versata la quota associativa per l’anno in corso. L'adesione è annuale e scade al termine di ogni anno solare; il rinnovo dell’adesione si considera perfezionato al versamento della quota associativa. L’importo annuale della quota associativa è fissato dal Coordinamento. L’elenco dei soci dell’Associazione è pubblico.
5) Esclusioni
La qualifica di Socio può essere perduta su delibera del Coordinamento per: dimissioni presentate per iscritto al Coordinamento; mancato pagamento della quota di iscrizione entro 90 giorni dall’inizio dell’anno sociale; inosservanza dei principi e delle disposizioni dello Statuto o del Regolamento; danni morali o materiali arrecati all’Associazione o ai suoi beni; condanna per reati penali con sentenza passata in giudicato; decesso. Esclusi i casi di dimissioni e decesso, l’esclusione dall’Associazione deve essere motivata dal Coordinamento e prontamente comunicata all'interessato.
6) Diritti dei soci
Ogni Socio ha il diritto di: a) partecipare alle attività, ai dibattiti e alle decisioni dell’Associazione con libertà di proposta; b) esprimere e sostenere il proprio punto di vista e la propria opinione, senza che ciò possa portare ad alcun tipo di sanzione disciplinare; c) essere informato delle decisioni e delle iniziative dell’Associazione; d) eleggere i membri del Coordinamento; e) essere eleggibile nel Coordinamento, se maggiorenne.
7) Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea dei soci Il Presidente Il Coordinamento Al fine di garantire la migliore efficacia della propria azione sul territorio l’Associazione potrà dotarsi di strutture a livello locale, nei termini e modi previsti dal Regolamento.
8) L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo decisionale sovrano dell’Associazione; ad essa spettano tutte le deliberazioni non espressamente delegate al Presidente o al Coordinamento dal presente Statuto o dal Regolamento.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente:
- almeno una volta all’anno in sede ordinaria, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione;
- su richiesta del 25% dei membri del Coordinamento;
- su richiesta del 10% dei Soci;
- ogni volta che il/la Presidente ne ravvisi l’esigenza.
L’Assemblea si intende validamente costituita:
- in sede ordinaria:
- in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, del 20% + 1 dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
- in sede straordinaria:
- in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, del 50% + 1 dei soci;
- in seconda convocazione con la presenza, personale o per delega, del 20% + 1 dei soci.
La modalità di convocazione e la rappresentanza per delega all’Assemblea dei soci sono normate dal Regolamento. Salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto o dal Regolamento, le deliberazioni dell’Assemblea si intendono prese con il voto della maggioranza semplice dei soci presenti.
9) Il/la Presidente e il/la Vice-Presidente
Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, è il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna all’Associazione, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha la firma sociale.
Convoca e dirige il Coordinamento, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dello Statuto e del Regolamento nonché tutti gli atti utili o ritenuti necessari per la presentazione delle liste e dei candidati dell’Associazione alle consultazioni elettorali.
Il Presidente è eletto tra i Soci dall’Assemblea dei Soci congiuntamente con l’elezione del Coordinamento e rimane in carica per tre anni. Può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Vice-Presidente assiste il Presidente in tutte le sue attività e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
Il Vice-Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica per tre anni.
10) Il Coordinamento
Il Coordinamento realizza e mette in pratica le linee politiche fissate dall’Assemblea dei Soci. Inoltre il Coordinamento:
- elegge al proprio interno il Tesoriere ed eventuali altri ruoli previsti dal Regolamento;
- delibera in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soci;
- coordina le attività dei soci sul territorio;
- è garante del rispetto del presente Statuto e del Regolamento;
- delibera, previa consultazione dell’Assemblea, in merito alle liste elettorali;
- propone all’Assemblea l’approvazione e le modifiche al Regolamento;
- delibera in merito alle modifiche al simbolo.
Il Coordinamento è costituito dal(la) Presidente, dal(la) Vice-Presidente e da un numero di membri, eletti dall’Assemblea, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 29, e comunque in numero dispari.
I membri del Coordinamento rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti; le modalità di candidatura e di voto sono definite dal Regolamento.
Il numero totale dei membri del Coordinamento è definito nel Regolamento, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguata rappresentatività alla presenza dell’Associazione nelle diverse realtà territoriali.
11) Patrimonio e rendiconto
L'Associazione non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- godimento di eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà o detenuti a qualunque titolo;
- quote di iscrizione e contributi dei Soci;
- contributi volontari da persone fisiche, persone giuridiche e altre associazioni;
- contributi da Istituzioni Comunitarie ed Enti pubblici;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali, attivate solo in via occasionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
In occasione dell’Assemblea ordinaria annuale il Tesoriere presenta all’Assemblea il Rendiconto consuntivo delle entrate ed uscite dell’anno precedente, sottoponendolo all’approvazione dei soci.
12) Regolamento
Il Regolamento disciplina la vita dell’Associazione, la convocazione delle Assemblee e tutto quello che riguarda la vita dell’Associazione stessa che non sia espressamente disciplinato dal presente Statuto.
13) Modifiche allo Statuto
Le modifiche al presente Statuto vengono discusse, su proposta del Coordinamento, dall’Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria ed approvate con il voto della maggioranza dei soci presenti.
14) Scioglimento
La delibera di scioglimento dell'Associazione viene discussa dall’Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria e deve essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore.
Gli eventuali residui attivi, beni e altre proprietà dell’associazione dovranno essere trasferiti ad altro ente associativo analogo o ad ONLUS. Norma finale Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto e nel Regolamento si fa riferimento al Codice Civile.